Cause di lavoro, Tribunale
sempre competente
(Cassazione 12902/99)
A seguito dell'introduzione del Giudice Unico
di primo grado (ad opera del decreto legislativo51/98),
che ha soppresso l'ufficio del Pretore, è
il Tribunale Civile il giudice competente
in materia di rapporti di lavoro, con la
conseguenza che non è ammissibile sollevare
questioni di competenza. La Sezione Lavoro
della Corte di Cassazione fornisce un importante
chiarimento sulla competenza del giudice
civile dopo la riforma in vigore dal 1 giugno
1999, sottolineando che le attribuzioni in
materia di lavoro, prima affidate al Pretore
in qualità di giudice del lavoro, sono ora
affidate al Tribunale che decide in primo
grado come giudice del lavoro. La Suprema
Corte ha infatti dichiarato inammissibile
il ricorso di una società di management che
aveva sollevato una questione di competenza
(sulle questioni di competenza decide sempre
la Corte di Cassazione) tra Tribunale civile
e Pretore del Lavoro a proposito di un contratto
di management artistico intercorso tra detta
società e la cantante Laura Pausini. La società
ricorrente aveva chiesto alla Corte di Cassazione
di pronunciarsi sulla competenza, qualificando
il contratto come prestazione continuativa
e coordinata di assistenza e consulenza.
I Supremi Giudici rilevano però che, a seguito
della riforma del Giudice Unico, Pretura
e Tribunale sono stati unificati, e, pertanto,
così come non è ammissibile sollevare questioni
di competenza tra più sezioni di uno stesso
giudice, non è proponibile il regolamento
di competenza nel caso in questione in quanto
"anche per i Tribunali o Corti di Appello
divisi in più sezioni, secondo cui, in relazione
alla ripartizione degli affari all'interno
del medesimo ufficio giudiziario, non può
sorgere alcuna questione di competenza, sollevabile
con il relativo regolamento, trattandosi
di questioni che attengono alla costituzione
del giudice e non alla competenza".
(14 dicembre 1999)
Sentenza della Sezione Lavoro n.12902/99
depositata il 10 novembre 1999
La Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro
(…)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA
proposto da:
Creahits S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, Via Lazio 20/C, presso lo studio dell'avvocato
Stefano Sutti, giusta delega in atti;
-ricorrente-
contro
Pausini Laura, elettivamente domiciliata
in Roma, Viale Bruno Buozzi 32, presso lo
studio dell'avvocato Giuseppe Attolico, che
la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
Giampietro Quiriconi, giusta delega in atti;
-resistente-
avverso la sentenza n. 2155/98 del Tribunale
di Milano, depositata il 05/03/98, r.g.n.8602/96;
udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio il 10/06/99 dal Consigliere
Dott. Aldo De Matteis;
lette le conclusioni del sostituto procuratore
generale dott. Guido Raimondi, che ha concluso
per il rigetto del ricorso con le conseguenze
di legge.
Svolgimento del processo
Con sentenza 19 dicembre 1997/5 marzo 1998
n. 2155 il Tribunale di Milano ha dichiarato
la propria incompetenza per materia, in favore
del Pretore in funzione di giudice del lavoro,
a conoscere delle domande proposte dalla
S.r.l. Creahtis contro la cantante Laura
Pausini per le pretese inadempienze al contratto
di management artistico stipulato il 16 dicembre
1992.
Il Tribunale ha ritenuto che la controversia
appartiene a quelle previste dall'art. 409
n. 3 c.p.c. [1], prevedendo il contratto
tra le parti la prestazione dell'opera personale
della cantante in modo continuativo e coordinato.
Ha proposto ricorso per regolamento di competenza
la Creahtis, con unico motivo.
L'intimata, ritualmente costituita con controricorso,
ha resistito nel merito. Entrambe hanno depositato
memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
censura la sentenza impugnata per violazione
e falsa applicazione dell'art. 409 c.p.c..
Chiede che questa Corte annulli la sentenza
del Tribunale di Milano, e dichiari la sua
competenza a conoscere della controversia
de qua, e comunque emani con efficacia di
giudicato gli opportuni provvedimenti in
materia di competenza.
Rileva che il contratto azionato é un complesso
contratto di consulenza ed assistenza, denominato
nell'uso corrente di management artistico.
Esclude che sussistano nella specie i tre
elementi richiesti dell'art. 409 n. 3 c.p.c.
della qualità prevalentemente personale del
rapporto, sottolineando che la Creathis é
una società di capitali; la continuità, e
l'inserimento, "in posizione subordinata",
nell'organizzazione del datore di lavoro,
per il perseguimento di finalità proprie
dello stesso.
Prosegue che nella struttura di tale contratto,
a volere applicare una terminologia lavoristica,
chi presta il lavoro é il manager, e chi
lo compra é l'artista, che paga un compenso
per le prestazioni del manager.
Nella specie, come rilevasi dalle premesse
del contratto stipulato tra le parti, "l'artista
intende avvalersi in modo continuativo della
organizzazione operativa del manager, oltre
che dei pareri, dei consigli, della consulenza
e dei professionisti allo stesso collegati
e ciò al fine di promuovere lo sviluppo e
la commercializzazione della sua carriera
artistica"; la controprestazione cui
si obbligava la Pausini era viceversa un
compenso economico per l'attività del manager.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
per jus superveniens.
Infatti il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,
la cui entrata in vigore è ora disciplinata
dal d.l. 24.5.1999, n. 145, sopprimendo l'ufficio
pretorile ed istituendo il giudice unico
di primo grado, ha reso applicabile anche
nei rapporti tra il giudice del lavoro ed
il giudice civile, entrambi presso il Tribunale
di prima istanza, lo jus receptum, elaborato
dalla giurisprudenza di questa Corte, per
i conflitti sulla qualificazione giuslavoristica
della controversia, in tema di ufficio pretorile
di primo grado (Cass. 22 maggio 1990 n. 4597)
anche se articolato, a seguito della Legge
1 febbraio 1989, n. 30, in sezioni distaccate
(Cass. sez. un. sent. 10 febbraio 1994 n.
1374; Cass. 8 aprile 1991 n. 3648; Cass.
24 aprile 1991 n. 4458), va affermato anche
per i Tribunali o Corti d'appello divisi
in più sezioni, secondo cui, in relazione
alla ripartizione degli affari all'interno
del medesimo ufficio giudiziario, non può
sorgere alcuna questione di competenza, sollevabile
con il relativo regolamento (Cass. 25 gennaio
1995 n. 883; Cass. 14 giugno 1995 n. 6694;
Cass. 5 febbraio 1994 n. 1187; Cass. 12 aprile
1988 n. 2870), trattandosi di questioni che
attengono alla costituzione del giudice e
non alla competenza.
Infine tale principio è stato consacrato
dal legislatore nell'art. 83 ter delle d.a.c.p.c.,
introdotto dall'art. 128 D.Lgs. 19 febbraio
1998, n. 51, il quale dispone che l'inosservanza
delle disposizioni di ordinamento giudiziario
relative alla ripartizione tra sede principale
sezioni distaccate, o tra diverse sezioni
distaccate, delle cause nelle quali il tribunale
giudica in composizione monocratica, è rilevata
non oltre l'udienza di prima comparizione,
facendo obbligo al giudice, se ravvisa l'inosservanza
o ritiene comunque non manifestamente infondata
la relativa questione, di disporre la trasmissione
del fascicolo d'ufficio al Presidente del
tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.
Il regolamento va pertanto dichiarato inammissibile.
Sussistono giuste ragioni, attesa la ratio
della decisione, dipendente dallo jus superveniens,
per l'integrale compensazione delle spese
processuali del presente regolamento'
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 1999, nella
Camera di Consiglio della Sezione Lavoro
della Corte Suprema di Cassazione.
Depositata in Cancelleria il 10/11/99.